Art. 115.
(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti. Autonomia gestionale e finanziaria del dipartimento della amministrazione penitenziaria).

      1. La costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposti con decreto del Ministro della giustizia.
      2. Presso la direzione generale a ciò delegata del dipartimento della amministrazione

 

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penitenziaria è svolta, con autonomia dal sistema dei lavori pubblici del Ministero corrispondente, la parte progettuale ed economica concernente l'edilizia del sistema penitenziario con riferimento alle nuove costruzioni, nonché per la manutenzione e la ristrutturazione di quelle esistenti. L'attività relativa alla manutenzione e alla ristrutturazione può essere svolta, su delega della direzione generale predetta, dai corrispondenti uffici dei provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria.
      3. Le risorse economiche necessarie, in base ai programmi predisposti dagli uffici competenti di cui al comma 2, sono messe a disposizione del dipartimento della amministrazione penitenziaria prima dell'inizio dell'anno in cui i programmi devono essere attuati.
      4. Semestralmente devono essere certificate, da una organizzazione professionale specializzata esterna, la correttezza delle procedure amministrative e l'adeguatezza nel merito della utilizzazione delle risorse economiche.